IL TRIBUNALE
   Premesso:
     che  il difensore dell'imputato Teruzzi ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24,  25  e
 27  della  Costituzione,  dall'art. 34 codice procedura penale, nella
 parte in cui non prevede l'incompatibilita' ad esercitare le funzioni
 di giudice del dibattimento  per  il  giudice  che,  in  qualita'  di
 giudice  per  le  indagini  preliminari,  abbia  provveduto, sia pure
 conformemente a quanto richiesto, su istanza, proposta  ex  art.  299
 c.p.p.,  di  modificazione  della  misura  coercitiva  con altra meno
 afflittiva, con  cio'  compiendo  una  valutazione  sulla  perdurante
 sussistenza  degli  indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari
 (posto che, sia pure per escludere l'applicabilita' del disposto  del
 primo   comma   dell'art.   299   c.p.p.,   tale  valutazione  appare
 imprescindibile pure allorquando il g.i.p. provveda conformemente  ad
 istanza difensiva);
     che   nella   fase   delle   indagini  preliminari  del  presente
 procedimento, in via di precaria sostituzione del g.i.p. "designato",
 all'epoca in ferie (cio' che rende pervero arduo parlare di  pericolo
 di   prevenzione,   tanto   piu'  che  la  misura  neppure  risultava
 nell'odierno fascicolo per il dibattimento, di tal che la situazione,
 se  non  prospettata dal difensore, non si sarebbe neppure affacciata
 al ricordo  del  giudice  interessato),  il  presidente  dell'odierno
 collegio  ebbe  a provvedere, nel senso dell'accoglimento, su istanza
 con la  quale  il  Teruzzi  chiedeva  la  sostituzione  della  misura
 coercitiva  della  custodia  in  carcere  con  quella  degli  arresti
 domiciliari;
     che la questione appare rilevante,  posto  che,  all'esito  della
 invocata  declaratoria  di  incostituzionalita',  il  giudice  de quo
 dovrebbe astenersi in ossequio al disposto dell'art. 36, primo comma,
 lett.  g) c.p.p.
                                Osserva
   Sulla scorta dell'indirizzo interpretativo tracciato dalle pronunce
 n. 432/1995 e 131/1996 della Corte costituzionale la questione appare
 non manifestamente infondata.
   Un passaggio motivazionale della sentenza n.  131/1996  sembrerebbe
 prospettare  una  tesi che, se esplicitata, condurrebbe, per vero, ad
 opposta conclusione: la tesi che non  ricorra  violazione  alcuna  di
 precetti costituzionali laddove venga esclusa incompatibilita' per un
 giudice  che  pure  abbia  pre-conosciuto  una posizione processuale,
 quando  la  pre-conoscenza  non  abbia  comportato  una   valutazione
 determinante pre-giudizio.
   Potrebbe,   da   quel   passaggio,  desumersi  che,  per  la  Corte
 Costituzionale, e' l'anticipato, espresso compimento di attivita'  di
 giudizio   a  motivare  l'inviduazione  di  ragioni  di  opportunita'
 (opportunita' doverosa in  rispetto  ai  princi'pi  di  tutela  della
 difesa,  di presunzione di non colpevolezza e, quindi, di uguaglianza
 rispetto a posizioni gia' tutelate e di  individuazione  del  giudice
 correttamente   precostituito   per  legge)  perche'  il  legislatore
 ordinario  imponga  al  giudice  che  abbia  pre-giudicato   di   non
 intervenire in una successiva, distinta fase procedimentale.
   Potrebbe,  da  quel  passaggio, desumersi che l'incostituzionalita'
 non sussiste nell'ipotesi in cui un giudice abbia si' pre-conosciuto,
 ma non abbia svolto ne' espresso valutazioni sul merito dell'accusa.
   Potrebbe,  da  quel  passaggio  desumersi  che   non   basta,   per
 determinare   l'obbligo   costituzionalmente   imposto  di  prevedere
 l'incompatibilita' del  giudice,  la  circostanza  che  quegll  abbia
 delibato,  accogliendola, una istanza d modifica di misura coercitiva
 in atto; che e' un inaccettabile arzigogolo sostenere  che  una  tale
 delibazione  (favorevole,  in  termini  di corrispondenza alle di lui
 richieste, all'indagato/imputato, significherebbe tacita valutazione,
 da parte di quel giudice, della perdurante sussistenza di  indizi  di
 colpevolezza  e  di  esigenze  cautelari  a  carico  dell'istante pur
 "premiato"  dal  provvedimento  di  accoglimento  della  sua   stessa
 istanza.
   Potrebbe, tale serie di deduzioni, ricavarsi dal seguente passaggio
 argomentativo:   "Pertanto,   non   sussiste   ragione  di  estendere
 l'incompatibilita' ai casi in cui, in sede d'appello, il tribunale si
 sia pronunciato soltanto su aspetti meramente formali  dell'ordinanza
 che   dispone  sulla  misura  cautelare  personale,  senza  influenza
 sull'esistenza degli indizi di colpevolezza ovvero sulla  sussistenza
 delle  esigenze  cautelari  le  quali  possono, comunque, riflettersi
 sulla posizione  sostanziale  dell'imputato  nel  giudizio.  In  tali
 eventualita',   le   valutazioni   relative  al  merito  dell'ipotesi
 accusatoria restano del tutto estranee al giudizio  del  tribunale  e
 non  vi  e'  ragione  di ritenere che il giudice si sia preformato un
 giudizio di  merito  capace  di  pregiudicare  l'imparzialita'  della
 decisione conclusiva del processo".
   Nondimeno,  a  fronte  di  quanto  fin  qui  esposto, non emerge in
 termini inequivocabili  dalla  sentenza  della  Corte  costituzionale
 l'affermazione  del  principio  che, in tema di incompatibilita', non
 basta che un  giudice  abbia  a  qualsiasi  titolo  ed  in  qualsiasi
 direzione pronunziato sullo status liberatis di un indagato/imputato,
 perche'   quel  giudice  divenga  incompatibile,  l'affermazione  del
 principio che e' necessario, perche' divenga  incompatibile,  che  il
 giudice  abbia  avuto  pre-conoscenza  non  solo,  ma  abbia altresi'
 manifestato un pregiudizio sub  specie  di  positiva  valutazione  ed
 espressa affermazione (o quantomeno riaffermazione, della sussistenza
 di indizi di colpevolezza e/o esigenze cautelari.
   In  assenza  di  chiara  esplicitazione  di  un  principio che pure
 potrebbe leggersi nella motivazione della sentenza  n.  131/1996,  e'
 dovere  di  questo tribunale ritenere non manifestamente infondata la
 questione di legittimita'  costituzione  in  epigrafe  richiamata,  e
 suscitare  la  pronuncia  del giudice delle leggi, dal momento che la
 situazione di fatto segnalata  dal  difensore  dell'imputato  Teruzzi
 potrebbe  essere  qualificata  dalla  Corte  costituzionale  difforme
 rispetto  al  modello  del  "giusto  processo"  che  costituisce   il
 parametro al quale uniformare, fra l'altro, la disciplina legislativa
 dell'incompatibilita', cosi' come solennemente ricordato al punto 3.1
 della  parte  motiva  della  sentenza n. 131/1996 alla quale va fatto
 doverosamente richiamo nella sua interezza.
   La posizione dell'imputato Teruzzi, inscindibilmente  connessa  con
 quella  degli altri imputati, non puo' essere separata, per il che si
 impone la sospensione del presente giudizio.