IL TRIBUNALE Premesso: che il difensore dell'imputato Teruzzi ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, dall'art. 34 codice procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per il giudice che, in qualita' di giudice per le indagini preliminari, abbia provveduto, sia pure conformemente a quanto richiesto, su istanza, proposta ex art. 299 c.p.p., di modificazione della misura coercitiva con altra meno afflittiva, con cio' compiendo una valutazione sulla perdurante sussistenza degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari (posto che, sia pure per escludere l'applicabilita' del disposto del primo comma dell'art. 299 c.p.p., tale valutazione appare imprescindibile pure allorquando il g.i.p. provveda conformemente ad istanza difensiva); che nella fase delle indagini preliminari del presente procedimento, in via di precaria sostituzione del g.i.p. "designato", all'epoca in ferie (cio' che rende pervero arduo parlare di pericolo di prevenzione, tanto piu' che la misura neppure risultava nell'odierno fascicolo per il dibattimento, di tal che la situazione, se non prospettata dal difensore, non si sarebbe neppure affacciata al ricordo del giudice interessato), il presidente dell'odierno collegio ebbe a provvedere, nel senso dell'accoglimento, su istanza con la quale il Teruzzi chiedeva la sostituzione della misura coercitiva della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari; che la questione appare rilevante, posto che, all'esito della invocata declaratoria di incostituzionalita', il giudice de quo dovrebbe astenersi in ossequio al disposto dell'art. 36, primo comma, lett. g) c.p.p. Osserva Sulla scorta dell'indirizzo interpretativo tracciato dalle pronunce n. 432/1995 e 131/1996 della Corte costituzionale la questione appare non manifestamente infondata. Un passaggio motivazionale della sentenza n. 131/1996 sembrerebbe prospettare una tesi che, se esplicitata, condurrebbe, per vero, ad opposta conclusione: la tesi che non ricorra violazione alcuna di precetti costituzionali laddove venga esclusa incompatibilita' per un giudice che pure abbia pre-conosciuto una posizione processuale, quando la pre-conoscenza non abbia comportato una valutazione determinante pre-giudizio. Potrebbe, da quel passaggio, desumersi che, per la Corte Costituzionale, e' l'anticipato, espresso compimento di attivita' di giudizio a motivare l'inviduazione di ragioni di opportunita' (opportunita' doverosa in rispetto ai princi'pi di tutela della difesa, di presunzione di non colpevolezza e, quindi, di uguaglianza rispetto a posizioni gia' tutelate e di individuazione del giudice correttamente precostituito per legge) perche' il legislatore ordinario imponga al giudice che abbia pre-giudicato di non intervenire in una successiva, distinta fase procedimentale. Potrebbe, da quel passaggio, desumersi che l'incostituzionalita' non sussiste nell'ipotesi in cui un giudice abbia si' pre-conosciuto, ma non abbia svolto ne' espresso valutazioni sul merito dell'accusa. Potrebbe, da quel passaggio desumersi che non basta, per determinare l'obbligo costituzionalmente imposto di prevedere l'incompatibilita' del giudice, la circostanza che quegll abbia delibato, accogliendola, una istanza d modifica di misura coercitiva in atto; che e' un inaccettabile arzigogolo sostenere che una tale delibazione (favorevole, in termini di corrispondenza alle di lui richieste, all'indagato/imputato, significherebbe tacita valutazione, da parte di quel giudice, della perdurante sussistenza di indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari a carico dell'istante pur "premiato" dal provvedimento di accoglimento della sua stessa istanza. Potrebbe, tale serie di deduzioni, ricavarsi dal seguente passaggio argomentativo: "Pertanto, non sussiste ragione di estendere l'incompatibilita' ai casi in cui, in sede d'appello, il tribunale si sia pronunciato soltanto su aspetti meramente formali dell'ordinanza che dispone sulla misura cautelare personale, senza influenza sull'esistenza degli indizi di colpevolezza ovvero sulla sussistenza delle esigenze cautelari le quali possono, comunque, riflettersi sulla posizione sostanziale dell'imputato nel giudizio. In tali eventualita', le valutazioni relative al merito dell'ipotesi accusatoria restano del tutto estranee al giudizio del tribunale e non vi e' ragione di ritenere che il giudice si sia preformato un giudizio di merito capace di pregiudicare l'imparzialita' della decisione conclusiva del processo". Nondimeno, a fronte di quanto fin qui esposto, non emerge in termini inequivocabili dalla sentenza della Corte costituzionale l'affermazione del principio che, in tema di incompatibilita', non basta che un giudice abbia a qualsiasi titolo ed in qualsiasi direzione pronunziato sullo status liberatis di un indagato/imputato, perche' quel giudice divenga incompatibile, l'affermazione del principio che e' necessario, perche' divenga incompatibile, che il giudice abbia avuto pre-conoscenza non solo, ma abbia altresi' manifestato un pregiudizio sub specie di positiva valutazione ed espressa affermazione (o quantomeno riaffermazione, della sussistenza di indizi di colpevolezza e/o esigenze cautelari. In assenza di chiara esplicitazione di un principio che pure potrebbe leggersi nella motivazione della sentenza n. 131/1996, e' dovere di questo tribunale ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzione in epigrafe richiamata, e suscitare la pronuncia del giudice delle leggi, dal momento che la situazione di fatto segnalata dal difensore dell'imputato Teruzzi potrebbe essere qualificata dalla Corte costituzionale difforme rispetto al modello del "giusto processo" che costituisce il parametro al quale uniformare, fra l'altro, la disciplina legislativa dell'incompatibilita', cosi' come solennemente ricordato al punto 3.1 della parte motiva della sentenza n. 131/1996 alla quale va fatto doverosamente richiamo nella sua interezza. La posizione dell'imputato Teruzzi, inscindibilmente connessa con quella degli altri imputati, non puo' essere separata, per il che si impone la sospensione del presente giudizio.